Se stai leggendo questo documento, significa che hai acceduto illegalmente alla mia vecchia account di posta elettronica.

L’art. 616 comma 1 c.p. punisce la condotta di “chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime”.

La sentenza della Cassazione, sez. V, sentenza 19.12.2007 n° 47096 sancisce che la normativa in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza è applicabile anche al caso di posta elettronica.

Cito testualmente la sentenza:

Ciò posto, e indiscussa l’estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 comma 4 c.p.), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi.

Nel dare le dimissioni non mi è stata chiesta la chiave di accesso alla mia casella di posta elettronica (diversamente dalle altre chiavi di accesso in mio possesso), né tantomeno io ho fornito le mie chiavi di accesso ovvero ho autorizzato soggetti terzi, compresa la Direzione, ad accedere alla mia casella di posta (. Se ne deduce pertanto che la mia corrispondenza sia qualificata come chiusa e di conseguenza l’accesso da parte di estranei rappresenta una violazione di legge sanzionata in sede penalie ai sensi dell’articolo 616.

Vi diffido pertanto a conformare la condotta alla normativa vigente, riservandomi il diritto di verificare tale circostanza e di assumere eventuali misure a tutela del mio diritto alla privacy in caso di mantenimento della condotta illecita.

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